Tribunale di Milano: Prescrizione RC Medici a 10 anni!

Nel corso degli ultimi mesi del 2014 il contesto normativo della Giurisprudenza Italiana (la Giurisprudenza è l’insieme delle Sentenze dei tribunali) ha delineato in maniera contraddittoria il profilo della responsabilità civile professionale del Medico che lavora all’interno di una Struttura Ospedaliera.

Premesso che è diritto del paziente agire in giudizio sia verso la Struttura Sanitaria e/o sia verso il medico che ha operato nella stessa, riproponiamo le tendenze del nostro ordinamento degli ultimi mesi divise in due fasi.

 

FASE 1: Sentenza del 17.07.2014 del Tribunale di Milano, Sezione I

Interpretando l’art. 3 della legge Balduzzi veniva effettuata tale distinzione:

Regime di Responsabilità della Struttura Ospedaliera

CONTRATTUALE
In tale regime la prescrizione è di n.10 anni e l’onere probatorio ricade sulla struttura Ospedaliera che dovrà dimostrare che ad esempio non si è verificato alcun danno al paziente oppure che non c’è nesso di causalità tra prestazione del sanitario e danno reclamato dal paziente.

Regime di responsabilità del Medico che presta la propria opera nella Struttura Ospedaliera

EXTRACONTRATTUALE
In tale regime la prescrizione è di n. 5 anni e l’onere probatorio per la dimostrazione del danno e del nesso di causalità ricade sul paziente.

E’ evidente che con tale regime di responsabilità extracontrattuale il Medico è collocato in una situazione privilegiata rispetto al regime di responsabilità contrattuale della struttura.

FASE 2: Sentenza 13574 del 18.11.2014 tribunale Milano, Sezione V

Con tale Sentenza, e sulla base dell’orientamento degli ultimi 15 anni,  si inverte il regime della responsabilità civile extracontrattuale del Medico sancita dalla sentenza di luglio 2014, portandola da extracontrattuale a contrattuale. Nella sentenza di novembre 2014, con una lunga e robusta argomentazione, viene riportato: “Si continua cioè a ritenere che sia l’obbligazione del nosocomio nei confronti del paziente, sia quella del medico, ancorché non fondate, talvolta l’una, talvolta l’altra, su una stipulazione negoziale di tipo ordinario, ma su un mero contatto sociale, abbiano comunque natura contrattuale….”


Concludendo
, secondo tale orientamento del Tribunale di Milano, sia il Medico che presta la propria opera in una struttura Ospedaliera, sia la struttura stessa sono entrambi responsabili civilmente secondo il regime contrattuale con gli effetti della prescrizione decennale e con l’onere probatorio a carico del medico e/o della struttura ospedaliera.