Assicurazione RC Professionale Tributarista

La polizza professionale a tutela della delicata professione del Consulente Tributario – Tributarista tutela il patrimonio personale del professionista da una richiesta di risarcimento derivante da una errata prestazione professionale. La tendenza attuale è quella che la polizza rc professionale per Tributarista copra la totalità delle attività consentite dalla normativa attuale, in quanto appartenenti alla categoria delle polizze “All Risks”: viene compreso in garanzia tutto quanto consentito dalla legge e regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione del Consulente Tributario – Tributarista, tranne quanto espressamente escluso o limitato nella polizza stessa.

Elenchiamo alcune attività che normalmente vengono esercitate dal Tributarista:

  • Attività e consulenza su servizi contabili, fiscali, tributari amministrativi ed aziendali, tenuta di contabilità semplificate e ordinarie, redazioni di bilanci e relative dichiarazioni fiscali, denunce di successione.
  • Centro autorizzato CAF Tutela Fiscale del Contribuente per i servizi 730, RED, ISEE, etc.
  • Trasmissione Telematica delle dichiarazioni fiscali con apposito decreto D.M. Finanze del 19.04.2001 pubblicato sulla G.U. n° 96 del 26.04.2001.
  • Pagamento telematico con F24 cumulativa dei propri clienti titolari di partita iva.

Inoltre generalmente le polizze per Tributarista comprendono in copertura anche la responsabilità civile derivante dalla conduzione dello studio professionale e la cd. RCO che è la responsabilità civile che il professionista in qualità di datore di lavoro ha verso i  suoi dipendenti.

Da dicembre 2014 il legislatore ha portato il massimale per la polizza del visto di conformità a € 3.000.000 (dal precedente che corrispondeva a € 1.033.000,00).

Garanzia fondamentale, inoltre, nelle polizze in regime claims made è la retroattività concessa dalla Compagnia che dovrebbe essere pari al numero di anni di attività esercitata. Con la retroattività la polizza è operante anche per la responsabilità civile derivante da fatti professionali svolti nel passato, ma che al momento della stipula non abbiano generato nulla di “noto”. Quando si sta per stipulare un’assicurazione rc professionale per consulenti Tributari – Tributarista tra i diversi elementi da considerare come massimale, esclusioni, franchigie e scoperti, limiti e sottolimiti di indennizzo bisogna prestare attenzione alla cd. retroattività (chiamata anche pregressa) della copertura assicurativa. In sostanza, la polizza professionale stipulata oggi dà copertura anche alle prestazioni professionali svolte nel passato.

Come funziona. Gli anni di retroattività concessi dalla Compagnia ci dicono fino a che data nel passato i fatti professionali sono coperti. Esempio: oggi 02.01.2015 stipulo una polizza professionale per Tributarista con 5 anni di retroattività: ciò significa che avrò copertura assicurativa per i fatti professionali posti in essere nel passato al massimo fino al 02.01.2010.

Non tutti i fatti professionali posti in essere prima di stipulare la polizza possono essere coperti, infatti, le polizze non rendono operativa la retroattività quando tali fatti passati hanno già generato una richiesta di risarcimento oppure hanno generato una cd. circostanza nota. La circostanza nota è un fatto o fatto oggettivamente noto al Tributarista che verosimilmente potrebbe generare una futura richiesta di risarcimento.

Pertanto sia per le richieste di risarcimento che per le circostanze note già in essere prima della stipula della polizza professionale, sebbene questa sia retroattiva, non ci sarà copertura assicurativa.

La polizza rc professionale per il Tributarista è stata resa obbligatoria dal legislatore da Agosto 2013.

Come prima anticipato le polizze rc professionali per i Consulenti Tributari – Tributaristi appartengono normalmente alla categoria cd. All Risks e inoltre presentano diverse estensioni o esclusioni alle quali occorre prestare attenzione.

In merito alle estensioni ci sono Compagnie che le includono automaticamente in polizza ed altre che invece necessitano di una espressa richiesta da parte del contraente.

Di seguito ne elenchiamo le più rilevanti:

  • copertura per attività di libera docenza;
  • copertura per attività di conduzione dello studio professionale;
  • copertura per l’attività di mediatore per la conciliazione;
  • copertura per violazione della normativa della privacy;
  • copertura per violazione della normativa sulla sicurezza del lavoro (d. lgs. 81/2008);
  • copertura per danni da cessazione o interruzione di attività economica;
  • visto di conformità;

In merito alle esclusioni più frequenti la polizza non sarà operante per:

  • le richieste di risarcimento già pervenute o circostanze note già conosciute prima della stipula della polizza;
  • per attività svolte da coloro che non sono iscritti all’albo o sono sospesi o cancellati;
  • per attività non consentite dalla normativa vigente al professionista;
  • dolo dell’assicurato;
  • richieste di risarcimento pervenute dopo la scadenza della polizza non più rinnovata.