Assicurazione Agenti in Attività Finanziaria e Mediatore Creditizio

L’Assicurazione per gli  Agenti in Attività Finanziaria e per Mediatore Creditizio sono normalmente accorpate in un unico testo di polizza. Le condizioni di assicurazione disciplinano le coperture assicurative in maniera univoca. La polizza assicura le attività svolte dal Professionista regolarmente abilitato ai sensi di legge nello svolgimento della professione. Tutela il patrimonio personale del professionista da una richiesta di risarcimento derivante da una errata prestazione professionale.

Definizione delle figure professionali


L’Agente in attività finanziaria. E’ la persona fisica o giuridica che professionalmente promuove e conclude, su mandato delle società finanziarie, i contratti riconducibili alle attività finanziarie previste dall’art. 106, comma 1 del T.U.B., senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali. L’attività di Agente in attività finanziaria deve essere svolta secondo il D.Lgs n. 374 del 25/09/1999 così come regolamentato dal D.M. n. 485 del 13/12/2001 e D.Lgs n. 141/2010 e successive modifiche e/o integrazioni. L’Agente in attività finanziaria deve risultare iscritto all’apposito Albo o Elenco tenuto presso l’OAM.

Il Mediatore Creditizio professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, mette abitualmente in relazione – anche attraverso attività di consulenza – banche o intermediari finanziari determinati – con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. I Mediatori Creditizi svolgono la loro attività senza essere legati alle parti da rapporti di collaborazione di dipendenza o di rappresentanza. I Mediatori Creditizi iscritti all’Albo possono svolgere anche l’attività di mediazione e consulenza alla gestione del recupero dei crediti da parte delle banche o di intermediari finanziari di cui all’art. 107 del D.Lgs n. 385/1993 e successive modificazioni (art. 17 Legge n. 262/2005).

Polizza All Risks

L’impostazione delle polizze rc professionali per Agenti in Attività finanziaria e Mediatori Creditizi è “All Risks” e quindi copre la totalità delle attività professionali consentite dalle leggi e regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione, tranne ciò che viene espressamente escluso o limitato nella polizza stessa.

Cosa copre la polizza?

A titolo esemplificativo e non limitativo l’assicurazione Agenti in Attività finanziaria e Mediatore Creditizio copre anche:

  • Errori ed omissioni nella istruzione di pratiche relative a finanziamenti, mutui ed ogni altro prodotto o servizio per i quali la normativa consente l’attività di mediazione creditizia.
  • Errori nell’attività di stima, perizie accessorie ed istruzioni pratiche.
  • Errori ed omissioni conseguenti all’attività di rappresentanza di una delle Parti, per gli atti relativi all’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 1761 del Codice Civile.
  • Errori ed omissioni nell’esercizio di incarichi di natura giudiziale commessi nei limiti dell’esercizio della professione se il professionista è regolarmente autorizzato a detti incarichi dal Contraente.

Generalmente le polizze comprendono in copertura anche la responsabilità civile derivante dalla conduzione dello studio professionale e la cd. RCO che è la responsabilità civile che il professionista, in qualità di datore di lavoro, ha verso i  suoi dipendenti.

Ambiti di copertura

La polizza rc professionale per i professionisti del settore del credito copre le seguenti attività:

  • Mutui
  • Cessioni del quinto
  • Apertura conti correnti bancari
  • Gestione POS
  • Locazione finanziaria
  • Credito al consumo
  • Prestito su pegno
  • Fideiussioni a garanzia
  • Crediti commerciali
  • Intermediazione in cambi
  • Money transfert

Massimali minimi dalla legge

L’OAM ha stabilito criteri minimi per l’assicurazione agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi. Tali criteri variano in funzione del fatturato:

  • per fatturato fino a € 100.000,00: massimale per singolo sinistro € 500.000,00 e per anno € 1.000.000,00.
  • Per fatturato compreso tra € 100.000,01 e € 500.000,00: massimale per singolo sinistro € 750.000,00 e per anno € 1.250.000,00.
  • Per fatturati superiori a € 500.000,00: massimale per singolo sinistro € 1.250.000,0 e per anno € 1.750.000,00.

La retroattività

Garanzia fondamentale inoltre nelle polizze in regime claims made è la retroattività. Viene concessa dalla Compagnia che dovrebbe essere pari al numero di anni di attività esercitata. Con la retroattività la polizza è operante anche per la responsabilità civile erivante da fatti professionali svolti nel passato. La copertura ha effetto sempre che al momento della stipula non vi sia nulla di “noto”. In sostanza con la retroattività delle coperture la polizza professionale stipulata oggi dà copertura anche alle prestazioni svolte nel passato.

Come funziona la retroattività

Gli anni di retroattività concessi dalla Compagnia ci dicono fino a che data nel passato i fatti professionali sono coperti. Esempio: se oggi 02.01.2015 stipulo una polizza professionale con 5 anni di retroattività. Ciò significa che avrò copertura assicurativa per i fatti professionali posti in essere nel passato, al massimo fino al 02.01.2010.

Non tutti i fatti professionali posti in essere prima di stipulare un’assicurazione agenti in attività finanziaria possono essere coperti. Le polizze non rendono operativa la retroattività quando tali fatti passati hanno già generato una richiesta di risarcimento oppure hanno generato una cd. circostanza nota. La circostanza nota è un fatto o atto oggettivamente noto che verosimilmente potrebbe generare una futura richiesta di risarcimento. Per le richieste di risarcimento che per le circostanze note già in essere prima della stipula della polizza professionale non ci sarà copertura assicurativa.

Va aggiunto che che le assicurazioni professionali stipulate negli ultimi anni sono in regime “claims made”. Ciò significa che la copertura opera per le richieste di risarcimento o circostanze note comunicate all’assicuratore durante il periodo di assicurazione.  Le  prestazioni professionali dovranno essere poste in essere nel periodo di retroattività di decorrenza della polizza. Se però dopo la scadenza della polizza vengono comunicate all’Assicuratore richieste di risarcimento o circostanze note, queste non saranno più accolte. Sempre che la polizza dopo la scadenza non sia stata rinnovata senza soluzione di continuità.

Pertanto è bene iniziare a stipulare un’ assicurazione Agenti in Attività finanziaria o Mediatore Creditizio sin dal primo anno di inizio dell’attività. Inoltre va rinnovata di anno in anno fino alla cessazione definitiva dell’attività professionale come nel caso del pensionamento.

Assicurazione obbligatoria richiesta dall’OAM

La polizza rc professionale per tali figure è oggi obbligatoria per legge e richiesta dall’OAM. Per le nuove iscrizioni all’OAM il numero di polizza ed il codice Ivass della Compagnia di assicurazione sono un requisito essenziale da riportare per la corretta compilazione della modulistica.