Assicurazione RC professionale Amministratore di Condominio

Le polizze assicurative per l’Amministratore di Condominio coprono le attività svolte dal Professionista nello svolgimento della delicata professione e tutelano il patrimonio personale del professionista da una richiesta di risarcimento derivante da una errata prestazione professionale.
Sul mercato esistono polizze rc professionali per Amministratore di Condomino con un’impostazione “All Risks”: viene coperta la totalità delle attività professionali consentite dalle leggi e regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione, tranne ciò che viene espressamente escluso o limitato nella polizza stessa.

Per comprendere nel concreto di cosa parliamo di seguito viene riportata una elencazione esemplificativa di attività assicurate da una normale polizza rc professionale:

  • L’attività di cura e osservanza del regolamento di condominio
  • La stipulazione e/o amministrazione, gestione e esazione di affittanze;
  • L’attività di riscossione dei contributi ed erogazione delle spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni.
  • L’attività di espletamento pratiche amministrative nei confronti degli Uffici Pubblici.

Garanzia fondamentale inoltre nelle polizze in regime claims made è la retroattività concessa dalla Compagnia che dovrebbe essere pari al numero di anni di attività esercitata. Con la retroattività la polizza è operante anche per la responsabilità civile derivante da fatti professionali svolti nel passato, ma che al momento della stipula non abbiano generato nulla di “noto”.

Quando si sta per stipulare un’assicurazione rc professionale per Amministratori di Condominio tra i diversi elementi da considerare come massimale, esclusioni, franchigie e scoperti, limiti e sottolimiti di indennizzo bisogna prestare attenzione alla cd. retroattività (chiamata anche pregressa) della copertura assicurativa. In sostanza, la polizza professionale stipulata oggi dà copertura anche alle prestazioni professionali svolte nel passato.

Come funziona la retroattività. Gli anni di retroattività concessi dalla Compagnia ci dicono fino a che data nel passato i fatti professionali sono coperti. Esempio: se oggi 02.01.2015 stipulo una polizza professionale con 5 anni di retroattività, ciò significa che avrò copertura assicurativa per i fatti professionali posti in essere nel passato al massimo fino al 02.01.2010.

Non tutti i fatti professionali posti in essere prima di stipulare la polizza possono essere coperti, infatti le polizze non rendono operativa la retroattività quando tali fatti passati hanno già generato una richiesta di risarcimento oppure hanno generato una cd. circostanza nota. La circostanza nota è un fatto o atto oggettivamente noto all’Amministratore di Condominio che verosimilmente potrebbe generare una futura richiesta di risarcimento.

Pertanto sia per le richieste di risarcimento che per le circostanze note già in essere prima della stipula della polizza professionale, sebbene questa sia retroattiva, non ci sarà copertura assicurativa.

Premesso quanto sopra, è doveroso aggiungere che le polizze professionali stipulate negli ultimi anni sono in regime “claims made”: la copertura opera per le richieste di risarcimento o circostanze note comunicate all’assicuratore durante il periodo di assicurazione per prestazioni professionali poste in essere nel periodo di retroattività o nel periodo di decorrenza della polizza. Se però dopo la scadenza della polizza vengono comunicate all’Assicuratore richieste di risarcimento o circostanze note, queste non saranno più accolte se la polizza dopo la scadenza non sia stata rinnovata  senza soluzione di continuità.

Pertanto è bene iniziare a stipulare la polizza professionale per l’Amministratore di condominio sin dal primo anno di inizio dell’attività e rinnovarla di anno in anno fino alla cessazione definitiva dell’attività professionale come nel caso del pensionamento.

In questo modo ci sarà sempre contestualità tra una polizza in corso ed una eventuale richiesta di risarcimento o circostanza note. Bisogna aggiungere che nel caso di cambiamento di assicuratore nel corso degli anni la polizza nuova dovrà prevedere una retroattività almeno pari a quella della polizza precedente, tenendo sempre presente che il principio è quello di avere una retroattività corrispondente al numero di anni di precedente attività lavorativa sin da quando è stata iniziata.

Assicurazione per Amministratori di Condominio obbligatoria. La polizza rc professionale per amministratori di condominio è resa obbligatoria dalla legge 220/2012 che è entrata in vigore il 18/06/2013.