L’Assicurazione professionale medici. Conveniente e chiara

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La RC Medici: confronta e scegli la polizza

Approfondimenti e situazione 2024

Le polizze professionale per i medici come sono cambiate dopo la Legge Gelli? Come sono variati i “profili” della responsabilità sanitaria? Ad oggi, qual è il grado di attuazione della legge Gelli? In questo articolo troverai un’accurata analisi delle polizze professionali per il comparto sanitario. Buona lettura e buon approfondimento!

Indice


L’Assicurazione professionale medici come funziona?

La polizza rischio professionale del medico interviene a copertura del danno nel caso che pervenga una richiesta di risarcimento. L’addebito di responsabilità dovrà essere causato da un presunto errore nello svolgimento della professione sanitaria.

Apertura del sinistro sulla polizza professionale del medico

Ricevuta una lamentela in senso lato (in inglese “claim”) il medico a questo punto dovrà subito comunicarlo all’Assicuratore. Si procede così all’apertura di un sinistro. Gli Assicuratori intendono per sinistro una richiesta di risarcimento danni (reclamo) pervenuta al medico. A prescindere dall’esito della richiesta di risarcimento, il fatto stesso di averne ricevuto uno, anche se infondato, costituisce un sinistro.

 💡  Richiesta di risarcimento = sinistro sulla polizza rc professionale

Richiesta di risarcimento: cosa si intende nello specifico?

E’ quella che, per prima, tra le seguenti circostanze venga a conoscenza dell’Assicurato:

  1. Comunicazione scritta – con cui il terzo manifesta all’Assicurato l’intenzione di ritenerlo responsabile per errore professionale.
  2. Citazione in giudizio – In sostanza la chiamata in causa notificata.
  3. Azione giudiziaria – Azione promossa in qualsiasi forma contro l’Assicurato relativamente alla responsabilità civile.
  4. Costituzione di “Parte Civile” – Costituzione che avviene da parte di un terzo in un procedimento penale.
  5. Mediazione – La ricezione da parte dell’Assicurato di una convocazione avanti un organismo di mediazione di cui al D. lgs. 28/2010.
  6. Ambito penale – Qualsiasi atto giudiziario, compresi avvisi di garanzia atti e/o comunicazioni della magistratura penale o degli organi di polizia giudiziaria notificati all’Assicurato.
  7. Comunicazioni dalla Struttura Sanitaria – Struttura presso cui il Medico presta la propria attività ai sensi dell’Art. 13 Legge Gelli.
  8. Addebito di colpa grave – La citazione o la chiamata in causa dell’Assicurato da parte della Struttura Sanitaria e/o della Compagnia di Assicurazioni con l’imputazione di Colpa Grave.*

*Tale elenco è stato reperito da un testo di polizza di primaria compagnia di assicurazione

Gli Assicuratori copriranno le spese sostenute per il pagamento del danno.

assicurazione professionale medici

 💡 Assicurare la professione = sostituzione nel pagamento del sinistro

Avere una polizza a copertura dei rischi professionali, quindi, evita enormi disagi per il medico condannato a pagare un danno. Così che il patrimonio personale non venga intaccato a causa di una richiesta di risarcimento danni.

Franchigia e massimale nella rc medica

Facciamo un esempio. Il medico Tizio è condannato a pagare € 400.000,00 per un errore professionale che ha causato il decesso del paziente Caio. Ha una polizza di responsabilità civile professionale ha un massimale di € 1.000.000,00, franchigia di € 5.000,00. In tal caso gli Assicuratori pagheranno il danno di € 400.000,00 – 5.000,00 (franchigia) = € 395.000,00 sostituendosi all’assicurato nel pagamento.

RC Professionale medici e Legge Gelli

La Legge Gelli-Bianco introduce una rivoluzione negli assetti della responsabilità del settore sanitario. E’ entrata in vigore già da qualche anno, precisamente in aprile 2017. Ai fini della piena applicabilità della stessa alle polizze professionali dei sanitari occorre attendere i regolamenti attuativi.  Qui è possibile accedere al testo integrale.

Legge Gelli-Bianco: i punti cardine

  • Delimita la responsabilità sanitaria alla sola colpa grave per i sanitari che lavorano nelle strutture pubbliche e private.
  • Affinché la responsabilità sia delimitata alla colpa grave, il rapporto medico-paziente dovrà essere extra-contrattuale.
  • Coinvolge in prima battuta le strutture sanitarie in caso di responsabilità medica.
  • Obbliga tutto il comparto (dipendente e non) a stipulare una polizza rc professionale, almeno per la colpa grave.
  • Le linee guida e le buone pratiche diventano elemento essenziale per la valutazione della responsabilità.
  • Azione diretta verso gli Assicuratori della struttura ospedaliera e/o dei sanitari.

 💡  Assicurazione medico libero professionistacolpa grave

Un buona parte dei medici opera in regime libero professionale.

Con la legge Gelli si guarda al rapporto medico-paziente

Il rapporto potrà essere contrattuale o extracontrattuale a prescindere se il medico è un libero professionista.

Quindi il medico:

  • che lavora in una struttura con rapporto extra-contrattuale col paziente risponde solo per colpa grave. Ciò a prescindere se è un dipendente o un libero professionista.
  • Dipendente pubblico per definizione ha un rapporto extra-contrattuale con i pazienti.
  • Che lavora in struttura sanitaria con rapporto contrattuale col paziente risponde per colpa lieve e colpa grave.
  • Che lavora nel suo studio privato ha un rapporto sempre contrattuale col paziente e risponde per colpa lieve e grave.

Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del medico

La legge Gelli, all’art. 7, dispone che il medico che lavora in una struttura sanitaria è responsabile ex art. 2043 codice civile, ossia per responsabilità extracontrattuale. Ciò significa che il termine per un’azione di responsabilità medica è di 5 anni. Inoltre l’onere della prova per dimostrare l’errore sanitario spetta al paziente.

Invece la struttura sanitaria è responsabile ai sensi degli artt. 1218 e 1228 codice civile, ossia per responsabilità contrattuale. La prescrizione per agire diventa di 10 anni. L’onere a provare la mancata responsabilità spetta alla struttura ospedaliera (e non al paziente-danneggiato).

Eccezionalmente il medico è responsabile contrattualmente anche quando lavora in una struttura sanitaria. Tale ipotesi si configura quando il medico si accorda direttamente col paziente (contratto tra medico e paziente). Per esempio è utilizzata la struttura sanitaria solo come “luogo” per eseguire l’intervento. Il paziente riceve la fattura direttamente dal medico.

Il medico risponde solo per colpa grave se ha un rapporto extracontrattuale col paziente. Se il rapporto è contrattuale risponderà per colpa lieve e/o colpa grave. Pertanto è importante stabilire il tipo di rapporto tra medico e paziente al fine di consentire l’applicabilità di diversi regimi di responsabilità.

Schema esemplificativo

Attività del medico svolta nella struttura sanitaria

Responsabilità contrattuale Responsabilità extracontrattuale
Prescrizione: 10 anni

Onere della prova: a carico del medico

Responsabilità per colpa lieve e colpa grave

Prescrizione: 5 anni

Onere della prova: a carico del paziente

Responsabilità per la sola colpa grave

Esempio: intervento chirurgico svolto in struttura sanitaria con previo accordo tra paziente col suo medico di fiducia.
(contratto tra medico e paziente)
Esempio: intervento chirurgico svolto in struttura sanitaria per urgenza in pronto soccorso. Non c’è conoscenza tra medico e paziente quindi non c’è preventivo contratto tra loro.

Qualora il medico svolga la sua attività nel suo studio privato, come un dermatologo, il rapporto sarà sempre contrattuale. In tali casi la prescrizione sarà di 10 anni, onere della prova a carico del medico, la responsabilità sarà completa (per colpa lieve e grave).

La colpa grave e le polizze rc professionali dei sanitari

Oggi, con la legge Gelli, il medico è responsabile solo per colpa grave se presta la sua attività in una struttura sanitaria (art. 9 legge 24/2017). Ciò a prescindere dal suo inquadramento (dipendente/libero professionista) e dalla natura giuridica della struttura (pubblica/privata).

Il presupposto per la limitazione alla “colpa grave” è il tipo di rapporto tra medico e paziente che dovrà essere extra-contrattuale.

I risarcimenti derivanti da colpa lieve saranno a totale carico delle strutture sanitarie senza possibilità di rivalsa.

Le linee guida e la responsabilità penale sanitaria

Le linee guida e le buone pratiche clinico-assistenziali con la legge Gelli hanno un valore preciso.

Infatti l’art. 6 della legge esclude la punibilità penale qualora il danno professionale sia stato causato da un comportamento aderente alle linee guida. L’osservanza delle linee guida quindi da un lato esclude la responsabilità penale, ma non esclude una eventuale responsabilità civile.

I regolamenti attuativi della legge Gelli

Dopo circa sei anni dall’emanazione della legge Gelli, a Maggio 2023 non sono entrati in vigore i regolamenti attuativi della legge Gelli.

In questi vengono disciplinati i massimali minimi per sinistro e per anno per le strutture sanitarie e per gli operatori sanitari. Per la chirurgia, ortopedia, anestesia e parto, i massimali per anno arrivano a 6.000.000 per i sanitari e a ben 15 milioni per le strutture sanitarie.

Polizze professionali per i medici: Claims made e Deeming Clause

Il meccanismo  “Claims Made” oggi caratterizza tutte le polizze rc professionali per i medici. Anche la Legge Gelli lo conferma come adeguato. L’importante è che la copertura abbia una retroattività di 10 ed una postuma altrettanto decennale per cessazione attività. Tale modalità di copertura è di tradizione anglosassone ed è stato applicato anche in Italia da molti anni.

Come funziona la polizza claims made

La polizza copre le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta durante la validità della copertura assicurativa (ad es. dal 10.06.2023 al 10.06.2024) derivanti da prestazioni professionali poste in essere durante la validità dell’assicurazione (quindi sempre dal 10.06.2023 al 10.06.2024). Con la garanzia della retroattività potranno essere coperte anche le prestazioni mediche svolte nel passato. Quindi se la polizza ha 10 anni di retroattività, potranno essere coperte le attività svolte fino al 10.06.2013.

A scadenza della polizza, non ci sarà più copertura assicurativa. Come precedentemente detto, possono essere coperte solo le richieste di risarcimento pervenute durante la validità della copertura assicurativa (10.06.2023 al 10.06.2024). Acquistando la garanzia postuma è possibile, invece, coprire le richieste di risarcimento notificate dopo la scadenza della polizza. Ad esempio se la postuma è di10 anni, l’assicurazione scaduta il 10.06.2024 coprirà per richieste di risarcimento pervenute fino al 10.06.2034.

La Deeming Clause nella polizza professionale dei medici

La Deeming Clause è una garanzia ulteriore considerata come un’evoluzione del principio classico del claims made.

Tale clausola consente di  denunciare all’Assicuratore nel periodo di assicurazione non solo i sinistri (intesi come richiesta di risarcimento), ma anche i fatti e le circostanze note.

I fatti e circostanze note sono tutti quegli atti o quei fatti che presumibilmente possano dare origine ad una richiesta di risarcimento. Pertanto qualora dalla circostanza nota possa derivare un sinistro anche dopo anni, il sinistro verrà gestito sulla polizza in essere quando fu trasmessa la prima denuncia.

La Deeming Clause è un importate valore aggiunto alla polizza rc professionale soprattutto se nel corso degli anni venga cambiato assicuratore.

In assenza di tale clausola il fatto noto non sarebbe coperto dall’Assicuratore in corso perché abilitato solo a ricevere “sinistri”, né da un eventuale nuovo assicuratore che esclude dalla copertura tutti i sinistri e circostanze note.

Esempi di sinistri sull’assicurazione rc medici

I sinistri sulle assicurazioni professionali dei medici riguardano una condotta erronea (colposa) del medico oppure omissiva. Di seguito sono riportati alcuni esempi tipo di sinistri:

  • errore tecnico in una prestazione chirurgica che comporti una grave menomazione del paziente;
  • erronea terapia che comporti un aggravamento irreversibile della patologia pregressa;
  • erronea diagnosi in un’urgenza che comporti gravi danni al paziente;
  • intervento intempestivo in ipotesi nelle quali sia necessario;
  • mancato ed immotivato rispetto delle linee guida e delle procedure prescritte;
  • mancata o erronea acquisizione del consenso informato o di una cartella clinica.

Il modulo di proposta 

Il questionario – modulo di proposta è un documento assicurativo ufficiale da compilare prima di stipulare una polizza professionale medici. Nelle immagini sotto c’è un modulo di proposta tipo nel quale vengono richiesti i dati necessari per quotare il rischio professionale da assicurare.

 Questa fase pre-assicurativa è particolarmente importante al fine di rendere operativa concretamente la polizza in caso di sinistro.  Le informazioni dichiarate in tale questionario dovranno rispondere al vero. Cosa accade se un medico dichiara una specializzazione diversa da quella esercitata? Oppure dichiara di non effettuare atti invasivi ed interventi chirurgici, mentre invece li effettua? In caso di sinistro gli Assicuratori potrebbero eccepire tali informazioni omesse e pertanto potrebbero non pagare il sinistro oppure pagarlo in parte. Proprio il codice civile all’art. 1892 ci dice che per dichiarazioni false o reticenti la copertura potrebbe essere limitata o annullata.

Per dare maggiore valore al predetto questionario qualche assicuratore (come ad esempio fanno i Lloyd’s) lo includono proprio all’interno della polizza facendolo diventare un tutt’uno.

Che Specializzazione dichiarare prima della stipula?

Nel questionario va indicata la specializzazione conseguita o concretamente svolta?

Il medico specializzato in una scuola di specializzazione potrebbe esercitare concretamente un’attività differente. Agli Assicuratori interessa di norma l’attività concretamente svolta a prescindere dalla specializzazione conseguita.

Atti invasivi diagnostici e terapeutici

Quando viene stipulata una polizza professionale agli Assicuratori interessa se sono effettuate manovre e procedure invasive, diagnostiche e terapeutiche. Tali attività andranno necessariamente indicate nel questionario – modulo di proposta.

Alcune Compagnie all’interno del Glossario (contenuto nel set informativo) danno una definizione di atto invasivo. Altre invece non riportano nulla rinviando a quanto è stabilito nell’arte e nella prassi medica. Se vengono effettuate procedure invasive e ne è richiesta la copertura è evidente che il premio subisce variazioni in aumento.

Definizione tipo di atti invasivi

“Atti praticati senza accesso alla sala operatoria e senza anestesia totale o spinale mediante utilizzo a scopo terapeutico di sorgenti di energia meccanica, termica, luminosa, nonché gli accertamenti diagnostici invasivi che comportano il prelievo cruento di tessuti e quelli che comportano la cruentazione di tessuti per introduzione di strumentario”.

Interventi chirurgici e piccoli interventi ambulatoriali

Inoltre è richiesto, sempre nel questionario assuntivo – modulo di proposta, se sono effettuati interventi chirurgici. E’ da premettere che le polizze professionali per il medico, a prescindere dalla specialità e dall’inclusione o meno degli atti invasivi, coprono di norma i piccoli interventi di chirurgia ambulatoriale o domiciliare senza accesso a sala operatoria o ad anestesia totale o spinale.

Gli Assicuratori intendono per interventi chirurgici quelli effettuati in sala operatoria. Per le corrette definizioni rimandiamo alle singole condizioni di polizza.

Definizione di interventi chirurgici

“Atti praticati in sala operatoria con anestesia totale o parziale”

Sinistri e Circostanze note: cosa fare?

Altra informazione rilevante è la dichiarazione dei precedenti sinistri o circostanze note. Sinistri pregressi in corso o archiviati vanno dichiarati per non invalidare l’operatività delle coperture. Alcune Compagnie chiedono l’intera storia sinistri, altre si fermano agli ultimi 5 anni. Altre ancora chiedono il report sinistri negli ultimi 3 anni. La nuova polizza escluderà dalla copertura retroattiva ogni conseguenza diretta e indiretta dei sinistri dichiarati.

RC Medici: polizza a primo e a secondo rischio 

Frequentemente si sente parlare di polizze rc medici a primo e a secondo rischio. Tale concetto presuppone la concomitanza di due polizze diverse che coprono i medesimi rischi. La contemporaneità delle coperture si verifica, per esempio, quando il medico stipula una polizza e un’altra polizza per i medesimi rischi viene stipulata anche dalla struttura sanitaria dove il medico presta la propria opera.

Più raramente può capitare che è il medico stesso che stipuli due polizze. Tale caso capita quando le due polizze coprono due ambiti di rischi diversi (come la medicina generale una e la medicina estetica l’altra) ma per determinate attività sono sovrapponibili.

Riprendendo l’ultimo esempio può capitare la polizza RC della medicina estetica copra anche la medicina generale (rischio inferiore). Se una delle due polizze ha la clausola che la copertura va a secondo rischio (in presenza di altre polizze per il medesimo rischio), allora questa interverrà solo dopo l’esaurimento del massimale dell’altra polizza.

Esempio

Polizza a primo rischio con compagnia Allianz massimale € 1 milione;

Polizza a secondo rischio con compagnia Unipolsai massimale € 1,5 milioni.

In caso di sinistro che interessi entrambe le polizze, interverrà prima la compagnia Allianz. Solo se il danno sia superiore al massimale di questa (€ 1.000.000) interverrà anche la polizza Unipol per ulteriori € 1.500.000. Pertanto il cliente avrà un massimale complessivo di € 2.500.000 (quindi Allianz+Unipolsai).

Polizza professionale per medici a secondo rischio – polizza in eccesso

Sul mercato esistono anche polizze che intervengono unicamente a secondo rischio con premi molto vantaggiosi. Tali polizze vengono anche chiamate “polizze in eccesso”.

RC Professionale Medici: quanto costano?

Di seguito, a titolo puramente indicativo, sono riportate delle tariffe base per le polizze rc professionali per medici liberi professionisti.

Tariffe per attività non chirurgiche e non invasive

Massimali / Attività Medico di base Medicina Interna Endocrinologia
€ 250.000,00 € 385,00
€ 445,00 € 520,00
€ 1.000.000,00 € 445,00 € 615,00 € 675,00

 

 

Tariffe per attività invasive e non chirurgiche

Massimali / Attività Geriatria Oncologia Cardiologia
€ 500.000,00
€ 484,00
€ 654,00 € 1.332,00
€ 1.000.000,00
€ 668,00
€ 896,00 € 1.843,00

 

Tariffe per attività invasive e chirurgiche

Massimali / Attività Otorinolaringoiatria Oftalmologia Ginecologia
€ 1.000.000,00
€ 2.388,00
€ 2.149,00 € 5.184,00
€ 2.000.000,00
€ 4.205,00
€ 2.888,00 € 6.611,00

Assicurazione medici e retroattività

Le assicurazioni medici prevedono la garanzia della retroattività. Sono coperti gli errori professionali posti in essere nel passato se hanno generato una richiesta di risarcimento dopo la stipula della polizza.

Il meccanismo della retroattività è tipico delle polizze in regime “Claims Made“. Tale regime copre i reclami fatti per la prima volta durante il periodo di assicurazione qualora vengano generati da prestazioni professionali svolte dall’ assicurato nel passato proprio durante il periodo di retroattività. Pertanto se la polizza ha 5 anni di retroattività, col regime claims made sono coperte le prestazioni professionali svolte nei 5 anni precedenti alla stipula della polizza.

Esempio. Retroattività e regime claims made

Viene stipulata un’ assicurazione medico libero professionista ad aprile 2023. La polizza ha 5 anni di retroattività. L’ assicurato a luglio 2023 riceve una richiesta di risarcimento per errore relativo ad un intervento chirurgico effettuato nel 2019. La polizza professionale prenderà in carico il sinistro in quanto la prestazione è stata svolta entro i 5 anni precedenti alla stipula della polizza. E’ condizione che alla data della ricezione del sinistro il sanitario assicurato non era a conoscenza di alcun fatto che potesse fargli presupporre un addebito di responsabilità.

Retroattività limitata o illimitata?

Ci sono Assicuratori che di default concedono una retroattività illimitata come l’Assicuratrice Milanese spa. Altri Assicuratori come Am Trust Assicurazioni spa o Lloyd’s chiedono un premio aggiuntivo per ogni anno di retroattività richiesto. Occorre acquistare la copertura retroattiva pari al numero di anni di precedente attività professionale svolta per non avere vuoti di copertura.

La retroattività e la postuma nella legge Gelli

La legge Gelli, legge 24/2017, all’art. 11, fissa una retroattività minima di n.10 anni ed una postuma di altrettanti n.10 anni per cessazione definitiva dell’attività professionale. Inoltre tale postuma dovrà riguardare non solo i sinistri relativi agli nei quali è stata in essere la polizza ma anche i fatti professionali accaduti nel periodo di retroattività. Inoltre la postuma (o ultrattività come chiamata dalla legge Gelli) non potrà essere soggetta a disdetta e potranno beneficiare della stessa anche gli eredi del medico defunto.

I fatti già noti possono essere coperti?

La retroattività copre tutte le attività svolte in passato da un assicurato sempre se non abbiano originato già reclami in genere. Se una prestazione professionale, invece, abbia già originato una lamentela come contestazione scritta, o proprio una richiesta di risarcimento, oppure un avviso di garanzia, allora questa verrà esclusa dalla copertura assicurativa. Tale assunto può sembrare ovvio ma quotidianamente ci troviamo a spiegare ciò ai nostri assicurati in quanto c’è qualcuno che vorrebbe coprire fatti già noti o sinistri già in corso con la retroattività della polizza.

Le polizze di responsabilità civile professionale coprono anche la tutela legale fino ad un quarto del massimale della copertura rc.

Tale copertura ex. art. 1917 c.c. dispone che le spese per resistere all’azione del danneggiato contro un assicurato sono di competenza della Compagnia di assicurazioni. I testi di polizza RC riportano questo inciso relativo alla tutela legale: “fino a quando la Compagnia ne ha interesse“. Ciò vuol dire che questa copertura delle spese legali, inclusa nella polizza di RC Professionale è particolarmente limitata.

Tutela legale con polizza ad hoc

Questo tipo di tutela legale appena descritto dà una copertura parziale. Gli Assicuratori interverranno solo se e fino a quando ne avranno interesse.  In particolare nel penale tale tutela legale troverà una difficile operatività. Il Medico che si presenta in Tribunale dopo aver ricevuto l’avviso di garanzia sarà accompagnato da un avvocato e perito nominati e pagati da lui.

Per una polizza di tutela legale che permette di scegliere liberamente l’avvocato e il perito di fiducia esistono specifiche polizze di copertura di spese legali.


Inquadramenti assicurabili con la polizza professionale medici

Gli inquadramenti tipici che normalmente vengono richiesti da un Medico sono i seguenti.

  1. Libero professionista nel proprio studio privato con rapporto contrattuale col paziente.
  2. Libero professionista nella Struttura Sanitaria (pubblica o privata) con rapporto contrattuale col paziente. In tal caso occorre stipulare polizza con copertura per colpa lieve e grave
  3. Libero professionista nella Struttura Sanitaria (pubblica o privata) con rapporto extra-contrattuale col paziente. In tal caso è bastevole una polizza per la sola colpa grave.
  4. Convenzionato col SSN in qualità di medico di base, pediatra di libera scelta, di continuità assistenziale (ex guardia medica), specialista ambulatoriale.
  5. Dipendente del SSN con intramoenia.
  6. Medico Dipendente del SSN con extramoenia.
  7. Medico Dipendente di struttura sanitaria privata.
  8. Inquadramenti atipici che normalmente sono assimilati per normato e tariffe al libero professionista.

 

Cosa accade se si cambia inquadramento?

Il cambio di inquadramento in corso di polizza va dichiarato a stretto giro. Tale comunicazione va necessariamente fatta in quanto gli Assicuratori devono essere informati del reale rischio.

Assicurazione professionale e inquadramenti

Sul mercato assicurativo esistono polizze che coprono l’attività a prescindere dall’inquadramento. Ad esempio alcuni prodotti dell’Am Trust o dell’Unipolsai. Esistono anche coperture che limitano la garanzia alla sola libera professione. In questo caso è opportuno sempre comunicare eventuali cambi di inquadramento per non incorrere in problemi in caso di sinistro.

Le polizze per i giovani medici

Un discorso autonomo merita la polizza del giovane medico neolaureato / neoabilitato, intendendo colui che è iscritto all’Albo da meno di 3 anni.

Tali limiti di anzianità di iscrizione all’Albo sono diversi da Compagnia a Compagnia. Il mercato fornisce proposte ad hoc con premi agevolati, in questi casi parliamo di assicurazione medico libero professionista.

Rc professionale medici obbligatoria

La polizza è stata resa obbligatoria da agosto 2014. Inoltre tale obbligo è confermato ed arricchito dalla legge 24/2017 legge Gelli – Bianco. La Legge Gelli inoltre estende l’obbligo di stipulare un’assicurazione professionale a tutti i sanitari. Dipendenti pubblici o privati per consentire l’efficacia dell’azione di rivalsa della struttura ospedaliera.

 

Polizza professionale medici: il mercato 2023 

Molte Compagnie di assicurazione oggi sono restie ad assumere i rischi professionali dei medici come ad esempio l’Allianz.

Invece altre compagnie come l’Unipolsai fanno una distinzione: le specializzazioni con atti invasivi sono assicurate con premi competitivi. I premi per gli interventi chirurgici sono molto elevati.

Esistono convenzioni tra assicuratori e  molteplici associazioni di medici che riservano tariffe assicurative agevolate agli iscritti. Anche l’Enpam ha in essere convenzioni con diversi assicuratori che riservano condizioni particolari con i propri iscritti.

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