L’importanza della retroattività
L’operatività e l’estensione della retroattività o pregressa, in una polizza rc professionale per medici, rappresenta un elemento molto importante ai fini dell’efficacia della polizza. Di frequente, tra prestazione professionale ed eventuale richiesta di risarcimento potrebbero trascorrere diversi anni, anche un decennio.
Le polizze RC Medici sono caratterizzate da una clausola che prende il nome di “claims made”, la quale (abbinata alla clausola della retroattività) permette di coprire le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta dopo la stipula del contratto assicurativo e originate da errori professionali scaturenti da prestazioni professionali svolte nel passato e non noti al momento della stipula della polizza.
Di seguito alcuni esempi possono rendere più chiara la copertura:
Polizza senza retroattività
Per rendere operante la copertura assicurativa, sia la prestazione professionale che genera il danno che la successiva richiesta di risarcimento o manifestazione di circostanza nota dovranno verificarsi DOPO la stipula del contratto assicurativo.
Polizza con retroattività
Per rendere operante la copertura assicurativa la prestazione professionale che genera il danno potrà verificarsi anche prima della stipula, sempre che la richiesta di risarcimento o circostanza nota giungerà per la prima volta dopo la stipula dell’Assicurazione professionale e nulla era noto prima della stipula stessa.
Fatta questa doverosa premessa, se acquisto una copertura assicurativa con n.5 anni di retroattività, significa che la retroattività mi coprirà per gli errori professionali posti in essere fino ai 5 anni precedenti la stipula del contratto assicurativo e che abbiano generato per la prima volta una richiesta di risarcimento o circostanza nota dopo la stipula stessa.
Per un medico neolaureato, quindi, non avrà importanza l’acquisto della retroattività che vada oltre la data di iscrizione all’Albo, in quanto non è mai stata esercitata l’attività professionale negli anni precedenti.
La clausola “claims made”
Altro aspetto fondamentale delle polizze per medici in regime “claims made” ( il regime che, appunto, ha permesso l’introduzione del concetto di retroattività ) è sapere cosa accade dopo la scadenza dell’assicurazione professionale. Le richieste di risarcimento generate da fatti professionali, posti in essere anche in un passato abbastanza remoto, sono comunque coperte dalla polizza RC Medico, sempre che giungano per la prima volta, PRIMA della scadenza della Polizza Professionale stipulata dal medico. Quindi se scade la polizza professionale e il medico non la rinnova, una eventuale RICHIESTA DI RISARCIMENTO – CIRCOSTANZA NOTA giunta dopo la scadenza, non verrà più coperta dalla Compagnia. Tale mancanza di copertura assicurativa accade anche se il fatto che ha originato la richiesta è posto in essere durante la vigenza della Polizza RC Medico che non è stata più rinnovata.
Esempio: svolgo per 5 anni l’attività di ginecologo come libero professionista e sono stato continuativamente assicurato in questi 5 anni con una costosa Polizza RC Medico che comprende in copertura gli interventi di chirurgia e di assistenza al parto, poi interrompo l’attività (ad. esempio per pensionamento) e non rinnovo più la vecchia assicurazione professionale. Una eventuale richiesta di risarcimento pervenuta dopo la scadenza della polizza non rinnovata non sarà accolta in quanto manca la contestualità della polizza in corso e della richiesta di risarcimento che potrebbe giungere anche fino a 5 o 10 anni dopo l’attività prestata dal medico.
Quindi, in teoria, poiché tutte le polizze per medici in regime claims made dopo la scadenza non conferiscono più copertura il medico dovrebbe tenere in vita la sua polizza professionale anche quando non eserciterà più l’attività professionale al fine di consentire l’accoglimento di richieste e circostanze pervenute anche dopo anni dal fatto professionale che le ha originate e dalla cessazione dell’attività.
Quindi la cd. Postuma o ultrattività della copertura si innesta come altra clausola tipica dell’ assicurazione professionale medico. Per ovviare proprio al problema appena descritto se in futuro prevedo di interrompere l’attività professionale di medico acquisto la cd. copertura Postuma.
L’ultrattività o postuma
Conferisce una garanzia operante per le condotte colpose poste in essere DURANTE il periodo di validità della polizza RC medico che hanno generato una RICHIESTA DI RISARCIMENTO – CIRCOSTANZA NOTA DOPO la cessazione dell’Assicurazione.
E’ evidente che se prevedo di andare in pensione a breve, mi occorre acquistare un garanzia postuma (preferibilmente di almeno n.5 anni) che consente di accogliere le eventuali richieste di risarcimento pervenute dopo la cessazione definitiva dell’attività professionale e della scadenza della Polizza RC Medico.
Altro esempio riguarda l’ipotesi che la Compagnia attuale, a scadenza contratto, decida di non rinnovare più l’Assicurazione professionale RC Medico e nel contempo le nuove Compagnie propongano polizze per medici con retroattività limitata.
In questo momento di cambio di polizza RC Medico con una Compagnia diversa è necessario acquistare la nuova assicurazione RC medico munita di una nuova retroattività almeno pari a quella precedente (ricordando che la precedente polizza una volta scaduta non concederà più la copertura retroattiva);
per cui le polizze in regime di “claims made” comportano vantaggi all’assicurato perché vincolano l’efficacia della copertura ad un dato obiettivo della RICHIESTA DI RISARCIMENTO – CIRCOSTANZA NOTA svincolando l’efficacia della copertura dall’accertamento di circostanze non sempre facilmente riscontrabili (quali ad esempio il momento dell’accadimento del fatto o il momento del manifestarsi del danno).
La clausola claims made, tuttavia, presenta degli svantaggi qualora non sia associata a forme di garanzie supplementari quali la “ retroattività ” e la “ postuma ”.
Dovendo delineare una panoramica delle assicurazioni professionali per medici oggi presenti sul mercato assicurativo italiano, la totalità delle nuove polizze emesse è in regime di claims. Il vecchio sistema chiamato “loss occurence” (che funziona se c’è contemporaneità tra prestazione colposa e polizza in corso) resta per qualche polizza stipulata diversi anni fa che è ad oggi attualmente attiva. Il mercato oggi offre polizze con una retroattività limitata nel tempo (1, 2, 3… al massimo 5 anni), pochissime con una retroattività illimitata nel tempo. Dette polizze professionali rc medici poi non contemplano generalmente la garanzia supplementare di ultrattività o postuma, salvo per i casi di cessazione definitiva di attività come pensionamento o premorienza.