Ddl Gelli: gli emendamenti di ottobre 2016

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Ddl Gelli. Il disegno di legge Gelli relativo alla responsabilità sanitaria delle strutture sanitarie e degli esercenti la professione sanitaria, è stato approvato alla Camera dei Deputati il 29/01/2016 ed è attualmente in corso di modifica al Senato, in quanto dopo l’approvazione da parte del Senato potrà diventare Legge.

Proprio durante questo mese sono stati approvati dal Senato diversi emendamenti al Ddl Gelli che risultano di particolare interesse per tutto il settore sanitario.

[Emendamento 6.100]

Viene modificato il codice penale – aggiungendo l’art. 590-sexies – escludendo la punibilità del Medico (e dell’operatore sanitario in generale) qualora questi rispetti le raccomandazioni delle “linee guida” ed in mancanza di queste “le buone pratiche clinico assistenziali” sempre che tali raccomandazioni siano “adeguate alle specificità del caso concreto”.

Viene abrogato l’art. 3, comma 1, del Decreto Balduzzi in modo che a prescindere dal grado della colpa (lieve o grave) il rispetto delle linee guida e delle buone pratiche cliniche assistenziali determini la mancata punibilità penale del Medico.

[Emendamento 7.100]

Viene rimarcata la responsabilità extracontrattuale (art. 2043 codice civile) del Medico che svolge la sua attività all’interno di struttura sanitaria pubblica o privata in qualità di dipendente o libero professionista anche in intramoenia o in convenzione (es. medici di base e pediatri di libera scelta) col SSN. Ricordiamo con la responsabilità extracontrattuale la prescrizione per un reclamo è di 5 anni (e non di 10 anni) e l’onere di provare spetta al paziente che si è verificato il danno e che tale danno sia stato cagionato da colpa professionale (e non spetta quindi al medico di provare la sua mancanza di colpa).

In riferimento al risarcimento del danno (del se e del quantum) il giudice dovrà tenere conto del fatto che il Medico o il sanitario, che svolge la propria attività in strutture sanitarie, abbia rispettato le “buone pratiche clinico-assistenziali” e le “raccomandazioni previste dalle linee guida”. Pertanto sembra che anche sul profilo della Responsabilità Civile Professionale il rispetto delle buone pratiche e delle linee guida determini la mancanza di responsabilità civile del Medico ed altri Sanitari che prestano la loro attività all’interno di strutture sanitarie.

Il disegno di legge ad oggi potrà essere oggetto di ulteriori modifiche prima che diventerà legge.

(art. in riferimento al Ddl Gelli)