Legge Gelli: responsabilità professionale dei Medici

Legge Gelli: novità sulla RC Professionale dei Sanitari

 

 

La Legge Gelli in sintesi

E’ attualmente in corso l’approvazione in Senato del Disegno di Legge Gelli che già a Gennaio 2016 fu approvato dalla Camera dei Deputati. Si affianca al Decreto Balduzzi che oggi è legge per chiarire le dinamiche della RC Professionale medici.
Questo disegno di legge affronta in maniera organica l’intreccio della responsabilità civile dei medici e più in generale del comparto sanitario in rapporto con la Struttura Sanitaria. Solleva molteplici dubbi di operatività della responsabilità e delle relative coperture assicurative che in futuro – si spera – ulteriori atti del Parlamento e/o del Governo potranno dirimere.
Introduce figure e istituzioni nuove che ad oggi non esistono come il Difensore Civico, l’Osservatorio Nazionale sulla Sicurezza nella Sanità ed il Fondo di Garanzia per gli errori sanitari, fa chiarezza sulle prescrizioni (5 o 10 anni) e pone l’accento su una Responsabilità Professionale della Struttura Sanitaria a prescindere dall’inquadramento del Medico come libero professionista o dipendente o convenzionato. Limita la responsabilità penale per errore medico alla sola colpa grave.

Introduce l’azione diretta che il paziente – in caso di pretesa risarcitoria per presunto errore medico – potrà esercitare direttamente verso la Compagnia di Assicurazione del Medico o della Struttura Sanitaria come oggi avviene per il ramo RC Auto.
Inoltre ai fini della trasparenza il Disegno di Legge Gelli impone alle Strutture Sanitarie di pubblicare sui propri siti internet i sinistri degli ultimi 5 anni e le polizze di responsabilità professionale stipulate ed in corso.

 

Il Disegno di Legge nello specifico

Il decreto Gelli si divide in 18 articoli divisi tra concetti di principio e norme più operative e pratiche. Vediamo i più rilevanti qui di seguito:

Art.1

Si parla di Diritto alla Salute e di sicurezza delle cure sanitarie combinate alla prevenzione e gestione del rischio sanitario richiamando velatamente il principio di economicità criticando la cd. medicina difensiva.

Art.2

Viene istituito il Cd. Difensore Civico come garante del Diritto alla Salute e come rappresentante di associazioni di Pazienti. Come Garante potrà ricevere da pazienti segnalazioni di disfunzioni del sistema sanitario. Il Difensore Civico avrà competenza Regionale e trasmetterà dati e rilievi all’Osservatorio Nazionale sulla Sicurezza nella Sanità.

Art. 3

Si parla della futura costituzione dell’Osservatorio Nazionale sulla Sicurezza nella Sanità che conoscerà la realtà attraverso le Regioni e darà linee guida di prevenzione e gestione del rischio sanitario.

Art. 4

E’ introdotto il principio di trasparenza che impone alle Strutture Sanitarie sia pubbliche che private di pubblicare sul proprio sito internet i dati relativi a tutti i risarcimenti erogati nell’ultimo quinquennio.

Art. 5

Linee guida: c’è un invito a tutti i sanitari di attenersi alle linee guida riconosciute da determinate società scientifiche.

Art. 6

L’errore professionale del Medico o del Sanitario ha rilevanza penale solo se c’è colpa grave. Viene inoltre stabilito che non c’è colpa grave se sono rispettate le linee guida o le buone pratiche clinico-assistenziali

Art. 7

In questo articolo viene chiaramente divisa la responsabilità della Struttura sanitaria da quella del personale sanitario. In pratica la Struttura Sanitaria che sia pubblica o privata risponde di “responsabilità contrattuale” in pratica la prescrizione per denunciare un errore medico è di 10 anni e dovrà essere la Struttura Sanitaria stessa a dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Invece l’ “esercente la professione sanitaria” che lavora in una struttura sanitaria avrà una “responsabilità extracontrattuale” e quindi la prescrizione si riduce a 5 anni e in tale ultimo caso sarà il paziente a dover dimostrare che c’è stato un errore di responsabilità medica ed il nesso causale tra errore e danno reclamato.

Art. 8

Introduce un tentativo di conciliazione obbligatorio prima di andare in tribunale nella speranza che già in quella sede vi sia un accordo delle parti. In tale tentativo di conciliazione è resa obbligatoria la partecipazione delle Compagnie di Assicuraziione.

Art. 9

Viene disciplinata la rivalsa che la Struttura Sanitaria o il suo Assicuratore potrebbe esercitare verso il Medico o altro personale sanitario. L’articolo parte col dire che la rivalsa può essere esercitata solo per colpa grave o dolo, quindi escludendo tutte le ipotesi per responsabilità per colpa lieve.

Inoltre viene istituito un tetto massimo che il Medico o il sanitario in generale può pagare in rivalsa della Struttura sia pubblica che privata in caso di colpa grave: il triplo della retribuzione annua lorda percepita dal sanitario.

Esempio: se il Medico ha una retribuzione annua lorda di € 50.000,00, l’importo massimo per il quale la Struttura Sanitaria o il suo assicuratore potrà agire sarà di € 50.000×3= € 150.000,00.

Art.10

Viene introdotto l’obbligo a contrarre una copertura assicurativa per le Aziende Sanitarie pubbliche o private con o senza convenzione col Servizio Sanitario Nazionale sia verso i pazienti e più in generale verso i Terzi sia verso i sanitari che che prestano nella Struttura stessa la loro attività professionale.

Viene ribadito l’obbligo a contrarre una polizza assicurativa rc professionale del Medico e di altro personale sanitario che svolge la propria attività professionale nel suo studio privato quindi fuori di una struttura sanitaria.

Anche per coloro che svolgono la loro attività all’interno di strutture si pubbliche che private con o senza convenzione col SSN viene imposta una polizza RC Professionale personale “con oneri a proprio carico” “al fine di garantire l’azione di rivalsa” a prescindere dall’inquadramento del Sanitario quindi se come libero professionista, dipendente o convenzionato.

Sempre al fine di dare maggiore trasparenza ai pazienti viene imposto alle aziende sanitarie sia pubbliche che private di pubblicare sui propri siti internet la denominazione della Compagnia di assicurazione che presta la copertura alla struttura stessa e le condizioni di polizza.

Si rimanda a future norme la determinazione dei requisiti minimi delle polizze rc professionali sia delle Strutture Sanitarie che dei Medici ed altri operatori sanitari.

Art. 11

Viene introdotta la postuma di 5 anni sulle polizze rc professionali per il comparto sanitario. Tale previsione ha un carattere dirompente per il sistema attuale delle polizze rc professionali in quanto oggi la postuma viene concessa, salvo rare eccezioni, solo in caso di cessazione definitiva dell’attività professionale come ad esempio in caso di pensionamento.

Inoltre viene prevista una postuma decennale non disdettabile in caso di cessazione definitiva dell’attività professionale.

Art. 12

Altro articolo di effetto dirompente del disegno di Legge Gelli e di forte innovazione del sistema delle polizze rc professionali per medici: l’azione diretta. In pratica oggi il paziente o gli eredi possono chiamare in causa solo il medico o la struttura sanitaria e questi ultimi a loro volta chiamare la loro Compagnia di assicurazione che potrà eventualmente eccepire diverse motivazioni – sulla scorta delle condizioni di polizza – per ritenere il sinistro non in copertura e quindi non costituirsi in giudizio.

Con l’azione diretta il paziente potrà chiamare direttamente in causa la Compagnia di Assicurazione della Struttura Sanitaria o del Medico che svolge la propria attività professionale nello studio privato. Quindi con l’Azione Diretta la Compagnia di Assicurazione non potrà eccepire motivi di mancata copertura assicurativa salvo che questi riguardino i requisiti minimi stabiliti per legge che dovranno avere le polizze professionali.

La struttura sanitaria dovrà permettere l’accesso alla Compagnia di Assicurazione ai documenti sanitari relativi al sinistro.

Art. 13

Viene introdotto l’obbligo di comunicazione da parte dell’Azienda Sanitaria al Medico in caso che questa venga chiamata in giudizio.

Art. 14

Viene istituito dal disegno di Legge Gelli un Fondo di Garanzia per i danni derivanti da errore rc professionale in ambito sanitario che ad oggi non esiste. Tale Fondo interverrà se i massimali delle polizze della Struttura o del Medico non siano bastevoli a coprire il sinistro o i caso di insolvenza o liquidazione coatta di un’impresa di Assicurazione.

 

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