Consenso informato e rc professionale medici

La professione medica e sanitaria è con certezza una delle più delicate e non solo perché si ha comunque la responsabilità di salute e vite umane ma lo è dal punto di vista degli obblighi che regolano il rapporto professionista paziente. Uno dei principali obblighi dei medici è quello di dare informazioni adeguate al paziente sul trattamento terapeutico a cui si sarà sottoposti. L’obbligo informativo del medico è reciprocamente legato dal consenso informato prestato dal paziente, obbligo informativo e consenso sono pertanto interdipendenti fra di loro.

Si tratta di un vero e proprio patto, un accordo che è oggetto di numerose discussioni nel campo della giurisprudenza. Negli ultimi anni è cambiato sia il ruolo del medico sia quello del paziente, non sotto il profilo professionale ma sotto quello normativo.

 

Consenso informato e polizza professionale

La mancata acquisizione del consenso informato potrebbe limitare o inibire l’intervento della compagnia di assicurazione in caso di sinistro rc professionale. Non di rado nel paragrafo “esclusioni” delle polizze rc professionali per medici vengono disciplinati gli effetti della mancanza e/o l’incompletezza o dell’irregolarità del consenso informato, la cui irregolarità o assenza potrebbe comportare un aumento della franchigia o dello scoperto, riduzione del massimale sino ad arrivare alla totale perdita del diritto all’indennizzo da parte della compagnia.

Di contro si registra che una parte (minoritaria) delle Compagnie di assicurazione non include la mancanza o l’incompletezza del consenso informato tra le esclusioni di polizza.

 

L’evoluzione del ruolo del paziente

Il paziente può scegliere o revocare il medico una volta che il medico ha illustrato le strategie di cura e le terapie idonee al caso clinico, dunque il paziente decide autonomamente per sé.

E’ dunque fondamentale ed importante il consenso informato del paziente che anche in ambito giuridico diventa di basilare importanza, perchè è proprio in base al consenso informato del paziente che il medico potrà esercitare in tutta sicurezza la propria attività professionale.

E’ nel 2006 che la Cassazione con sentenza  5444/06 analizza per la prima volta la violazione dell’obbligo informativo da parte del medico, i Supremi Giudici nella sentenza mettono in luce che ai fini della configurazione di tale responsabilità, appare del tutto irrilevante che il trattamento sia eseguito correttamente o meno, il medico però deve sempre mettere il paziente a conoscenza dei procedimenti clinici in modo che in base alla propria volontà (del paziente) si possa operare.

Nei fatti conoscere il trattamento terapeutico è un diritto del paziente, solo in base alla precisa conoscenza e alla firma del paziente si presuppone la legittimità dell’azione del medico, il paziente peraltro può revocare il consenso in qualsiasi momento, il medico che non rispetta la revoca del consenso può andare incontro a richieste di risarcimento danni civili e persino a procedimenti penali.

 

Costituzione Italiana e Convenzione di Oviedo

Il consenso informato è normato, nella realtà dei fatti, dall’articolo 32 della Costituzione Italiana che al comma 2 recita “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.”

Così il consenso informato è oggetto della Convenzione di Oviedo  del 1997 e ratificata dall’Italia con la Legge n. 145 del 28 marzo 2001. La Convenzione di Oviedo stabilisce alcuni principi: non solo consenso informato necessario prima di ogni intervento sanitario o terapia, siano essi atti invasi o no, ma nel trattato si stabilisce che è necessaria la consapevolezza del paziente su rischi, caratteristiche e finalità dell’intervento terapeutico.

Quando un paziente non è in condizioni di sottoscrivere accettare o negare il consenso serve una delega, nel caso di pazienti minorenni il problema della delega non sussiste poiché il consenso deve essere espresso dai familiari.