Avvocati: l’assicurazione professionale e le prestazioni

Il caso della responsabilità civile dell’avvocato è spinoso e controverso, a tal riguardo ci sono diverse sentenze della Corte di Cassazione che tendono a mettere in luce alcuni aspetti spesso non osservati e non ben definiti.

Se la responsabilità civile del medico è controversa poiché si va ad operare nel merito della vita umana quella del legale è altrettanto difficile da tutelare.

Tutti gli avvocati sanno che la prima domanda del cliente è una sorta di richiesta palese di vittoria. Ma è possibile vincere tutte le cause? No, certo che no, in quel caso per vari motivi spesso e volentieri entrano in campo le richieste di risarcimento danni.

Se è vero come è vero che la legge vigente obbliga il legale ad una copertura assicurativa per i rischi civili è pure vero che con essa si potrà lavorare meglio e con maggiore sicurezza.

 

Quando un legale accetta una causa si va ad instaurare tra avvocato e cliente un rapporto di fiducia reciproca così come ben chiarito  negli artt. 11, comma 2, e 27 Codice Deontologico Forense, è chiaro pure che il professionista forense deve illustrare al proprio assistito  tutte le caratteristiche legate all’incarico professionale e ciò che il medesimo, in qualità di difensore dovrà espletare per addivenire ad una giusta risoluzione del caso, non solo l’avvocato ha, come è noto, l’obbligo di informare il cliente sui costi della prestazione.

Quando l’avvocato prende un incarico difensivo deve ottemperare ai doveri di correttezza e diligenza così come specificato nell’art. 1176, 2° comma, c.c.,  non ha obbligo di garantire il risultato desiderato dal cliente mentre il cliente ha l’obbligo di pagare il compenso relativo alla prestazione professionale.

E’ bene sapere che l’avvocato non ha nessun obbligo in solido se non raggiunge il risultato desiderato dal cliente (la vittoria di una causa) così come ben chiarito  dalla sentenza  Cass. n. 3566/1995 e dunque il legale ha comunque diritto al compenso così come è stato stabilito tra le parti durante la presa in carico della difesa,  di questo si può trovare un chiarimento tecnico nella sentenza Cass. n. 765/1969.

Ma l’avvocato ha anche delle responsabilità nei confronti del proprio cliente ovvero in caso di negligenza o imperizia compie un danno al cliente specie quando è possibile dimostrare che se l’avvocato avesse agito in modo differente il risultato poteva cambiare, il tutto lo si può apprendere dalla lettura completa delle sentenze Cass. n. 22376/2012; n. 9917/2010; n. 22026/2004.

In una sentenza di Cassazione n. 3355/2014 si legge  “responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell’attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente e, in particolare, trattandosi dell’attività dell’avvocato, l’affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell’azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita; tale giudizio, da compiere sulla base di una valutazione necessariamente probabilistica, è riservato al giudice di merito, con decisione non sindacabile se adeguatamente motivata ed immune da vizi logici”

Da ciò si evince che l’errore dell’avvocato può persino spingersi  a “rendere del tutto inutile l’attività professionale pregressa in quanto finalizzata a tutelare il diritto fatto valere in giudizio”,  in questo caso la prestazione legale potrebbe essere inadempiuta dunque dice la Cassazione“risultava non aver prodotto alcun effetto a favore del cliente e ciò sia dal punto di vista del risultato, se l’obbligazione dedotta nel contratto di prestazione di opera si considerasse di risultato per la non eccessiva difficoltà della vicenda nella quale si è concretato l’errore, sia dal punto di vista della prestazione del mezzo della propria prestazione d’opera, se la si considerasse come obbligazione di mezzi”, lo stesso non ha più diritto al compenso (Cass. n. 4781/2013).

Pare chiaro che una copertura assicurativa efficacie può mettere al riparo l’avvocato che per motivi fortuiti compie un errore e dunque un danno al cliente.