Assicurazione Professionale per Ostetrica – Levatrice

La polizza rc professionale per la delicata professione di Ostetrica – Levatrice tiene indenne la professionista sanitaria da eventuali richieste di risarcimento pervenute durante l’esercizio della professione.

Il regime dell’attività che può essere coperto da una polizza rc professionale è di Libero Professionista e Dipendente di struttura sanitaria privata oppure di ostetrica dipendente di struttura sanitaria pubblica. In tale ultimo caso la polizza darà copertura alla sola colpa grave in quanto l’indennizzo per la responsabilità per colpa lieve sarà a carico dell’ente ospedaliero.

Soprattutto negli ultimi tempi le Cliniche Private assumono personale sanitario Medico e non Medico con contratti a prestazioni determinate e limitate nel tempo conferendo la qualità di libero professionista al sanitario. Pertanto negli ultimi anni gli operatori sanitari, ostetriche comprese, richiedono polizze rc professionali per liberi professionisti a causa della riduzione della diffusione di contratti come dipendenti. La responsabilità professionale per un’ostetrica in qualità di libero professionista è più estesa rispetto ad un’ostetrica dipendente e pertanto il premio di polizza, per i liberi professionisti risulta essere più elevato rispetto a coloro che svolgono l’attività come sanitario dipendente.

Ma quanto costa una polizza rc professionale per ostetrica libero professionista?

Considerando un massimale di partenza di € 500.000,00, senza applicazione di franchigia, il premio annuale di polizza si aggira intorno ai € 430,00/anno.

Per massimali di copertura più elevati, ad es. per € 1.500.000,00, sempre senza franchigia, il premio annuale si aggira sui € 650,00/anno.

Esistono prodotti modulabili che prevedono l’applicazioni di franchigie che consentono di scontare il premio di polizza.

I premi di cui sopra si riferiscono ad ipotesi in cui non ci siano sinistri o circostanze note pregresse a carico dell’Assicurato.

 

Cosa copre una polizza rc professionale per ostetrica – lavatrice libero professionista?
Riportiamo uno stralcio dell’articolo “Oggetto dell’Assicurazione” di una polizza rc professionale per ostetrica.

“La Compagnia di Assicurazione si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per:

– morte e lesioni personali;
– distruzione o deterioramento di cose;
In conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’esercizio dell’attività professionale di OSTETRICA.

L’assicurazione si intende operante anche per:

  1. i danni derivanti da piccoli interventi chirurgici ambulatoriali e/o domiciliari, anche per quelle professioni per cui non è previsto l’esercizio della chirurgia;
  2. i danni derivanti da interventi di primo soccorso per motivi deontologici anche quando la prestazione professionale dall’assicurato non rientri nell’ambito dell’attività dichiarata in polizza (esclusi interventi chirurgici per quelle professioni per cui non è previsto l’esercizio della chirurgia), purché si tratti di azione compiuta in stato di necessità;
  3. i danni derivanti dall’uso di apparecchiature in genere anche elettriche, purché correlate all’attività esercitata, escluso il laser;
  4. i limitatamente ai dipendenti di struttura pubblica, i danni erariali accertati con sentenza della Corte dei Conti (colpa grave), su cui l’Ente ospedaliero possa promuovere rivalsa.”

Il presente stralcio ha solo una finalità divulgativa e prima della sottoscrizione della relativa polizza occorre leggere e comprendere il relativo fascicolo informativo richiamato nella proposta di assicurazione.

La polizza rc professionale per ostetrica segue la logica del regime Claims Made e pertanto sono validi i concetti di retroattività delle coperture e della denuncia dei fatti noti durante il periodo di assicurazione.
La polizza stipulata oggi coprirà richieste di risarcimento pervenute per la prima volta dopo la stipula della polizza stessa sempre se le prestazioni professionali sono state poste in essere dopo l’inizio della data di retroattività concessa dalla Compagnia di assicurazione. Quindi se stipulo una polizza con n. 4 anni di retroattività avrò copertura per tutte le attività professionali svolte negli ultimi 4 anni sempre che non sia a conoscenza di alcuna circostanza che possa far presumere l’insorgere di un sinistro.