Retroattività Polizza RC Avvocati

Quando si stipula un’assicurazione rc professionale per Avvocato occorre considerare diversi elementi. Il massimale, le esclusioni, le franchigie gli scoperti, la cd. retroattività (chiamata anche pregressa) della copertura assicurativa. Per retroattività si intende che la polizza professionale stipulata oggi dà copertura anche alle prestazioni professionali svolte nel passato.

Come funziona

Gli anni di retroattività concessi dalla Compagnia ci dicono fino a che data nel passato i fatti professionali sono coperti. Esempio: oggi 02/06/2023 stipulo una polizza professionale per Avvocato con 5 anni di retroattività: ciò significa che avrò copertura assicurativa per i fatti professionali posti in essere nel passato al massimo fino al 02/06/2018.

Retroattività Illimitata

Col decreto Orlando le polizze professionali per Avvocati sono tutte dotate di retroattività illimitata.

I fatti noti

Non tutti i fatti professionali posti in essere prima di stipulare la polizza possono essere coperti. Infatti, le polizze non rendono operativa la retroattività quando tali fatti passati hanno già generato una richiesta di risarcimento oppure hanno generato una cd. circostanza nota. La circostanza nota è un fatto o un atto oggettivamente noto all’avvocato che verosimilmente potrebbe generare una futura richiesta di risarcimento.

Pertanto sia per le richieste di risarcimento che per le circostanze note già in essere prima della stipula della polizza professionale, sebbene questa sia retroattiva, non ci sarà copertura assicurativa.

Regime Claims Made

Premesso quanto sopra, è doveroso aggiungere che tutte le polizze professionali stipulate negli ultimi decenni sono in regime “claims made”. La copertura opera per le richieste di risarcimento o circostanze note comunicate all’assicuratore durante il periodo di assicurazione per prestazioni professionali poste in essere nel periodo di retroattività o nel periodo di decorrenza della polizza. Se però dopo la scadenza della polizza vengono comunicate all’Assicuratore richieste di risarcimento o circostanze note, queste non saranno più accolte se la polizza dopo la scadenza non sia stata rinnovata senza soluzione di continuità.

Pertanto è bene iniziare a stipulare la polizza professionale per l’avvocato sin dal primo anno di inizio dell’attività e rinnovarla di anno in anno fino alla cessazione definitiva dell’attività professionale come nel caso del pensionamento.

In questo modo ci sarà sempre contestualità tra una polizza in corso ed una eventuale richiesta di risarcimento o circostanza nota.